
LA COSTITUZIONE

Art. 1
Nel 1974 è stata fondata l'Associazione
Culturale Mitteleuropa.
Essa è costituita quale Organizzazione no profit.
SEDE
Art. 2
La sede legale dell'Associazione è in Gorizia,
Via Santa Chiara n. 18, la sede organizzativa in Udine,
Via San Francesco n. 34. Sedi operative possono essere
istituite dalle singole Delegazioni territoriali.
SIMBOLI
Art. 3
Il simbolo dell'Associazione è l'aquila
bicipite absburgica (nella particolare versione grafica
del marchio depositato) inteso quale spontaneo riferimento
di una comune matrice culturale e fratellanza storica.
Le Delegazioni possono, all'aquila bicipite, aggiungere
il simbolo che caratterizza la loro storia. L'uso
dei simboli sociali, nella loro particolare e specifica
forma grafica, è consentito esclusivamente
agli organi sociali statutariamente previsti. Essi
sono tutelati quale patrimonio sociale.
PRINCIPI ISPIRATORI
Art. 4
L'amore per la terra dei nostri Padri, con la conseguente
opposizione ad ogni forma di nazionalismo, totalitarismo
e colonialismo.
Art. 5
La coscienza e la responsabilità che l'unione
dei Popoli europei è un imperativo di civiltà.
FINALITA'

L'Associazione considera rilevante funzione di
solidarietà sociale ogni attività che
promuova la convivenza, la conoscenza, la cooperazione,
l'aiuto e il rispetto fra le diverse etnie e culture
europee. Tale funzione assume particolare merito e
rilevanza sociale qualora sviluppata in aree tipicamente
di frontiera e multi-etniche come quelle in cui l'Associazione
vuole essere più attiva.
Essa pertanto, specificatamente opera per:
Art. 6
La tutela e la valorizzazione dei diritti civili derivanti
dalle nostre identità etniche, storiche, culturali,
come pure il rispetto per quelle di tutti gli altri
Popoli europei, premessa indispensabile per il superamento
di ogni attuale divisione.
Art. 7
Con fede europeistica, sviluppare iniziative di solidarietà
sociale atte a rafforzare i vincoli di fratellanza
e convivenza con tutte le popolazioni contermini,
al di sopra dei vecchi come dei nuovi confini.
Art. 8
Promuovere, collaborare, favorire progetti culturali,
scientifici, artistici e di cooperazione sociale atti
ad integrare e favorire i rapporti fra i Popoli come
pure fra le rispettive Istituzioni, valorizzando la
naturale propensione e vocazione sovranazionale delle
nostre genti e la particolare e strategica posizione
geografica delle nostre Regioni.
Art. 9
L'Associazione persegue dette finalità senza
scopo di lucro ed esclusivamente con propositi di
solidarietà sociale. Non può altresì
svolgere attività diverse da quelle sopra elencate,
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
PARTECIPAZIONE
Art. 10
L'adesione è libera per tutti i cittadini che
abbiano compiuto il 18° anno di età. Essa
è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire
deve rivolgere espressa domanda alla Giunta Esecutiva,
eventualmente specificando la Delegazione di gradimento.
Entro sessanta giorni dal ricevimento verrà
ratificata l'ammissione. Trascorso tale termine, la
domanda si ritiene respinta e nessuna motivazione
è dovuta.
Art. 11
E' dovere degli associati osservare con onestà
e correttezza l'ispirazione e gli scopi dell'Associazione
e possibilmente collaborare per l'attuazione dei programmi.
Art. 12
E' diritto degli Associati ricevere i simboli sociali,
il periodico e le informazioni necessarie alla partecipazione
della vita associativa. Ogni associato ha altresì
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché
per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art. 13
L'uscita dall'Associazione è libera e si attua
mediante la restituzione dei simboli di appartenenza.
ORGANI
Art. 14
1. L'Assemblea Generale
2. I Segretari di Delegazione
3. La Giunta Esecutiva
4. Il Presidente
5. Il Vice Presidente
6. Il Tesoriere
7. Il Collegio dei Probi Viri
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti
9. Il Segretario.
L'ASSEMBLEA GENERALE
Art. 15
L'Assemblea Generale è l'organo plenario che
rappresenta tutti gli associati. Spetta ad essa:
1. Eleggere il Presidente
2. Eleggere il Collegio dei Probi Viri
3. Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti
4. Eleggere quattro Consiglieri nella Giunta Esecutiva
5. Approvare e modificare lo Statuto
6. Approvare annualmente il bilancio consuntivo e
quello preventivo
7. Ratificare i regolamenti che disciplinano l'organizzazione
associativa
8. Delineare gli indirizzi generali di attività
dell'Associazione
9. Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea Generale, decide a maggioranza assoluta,
per voto palese, Non sono ammesse deleghe.
Art. 16
L'Assemblea Generale. viene convocata dal Presidente,
in via ordinaria, una volta all'anno, in occasione
dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Può essere straordinariamente convocata ogni
qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti
la Giunta Esecutiva lo richiedano. La data della convocazione
va comunicata per iscritto agli associati almeno 15
gg. prima. A tal fine può esserne data notizia
anche a mezzo del periodico edito dall'Associazione.
In ogni caso i termini decorrono dal giorno di spedizione
postale. I lavori vengono diretti dal presidente in
carica o da un suo delegato.
LE DELEGAZIONI

Art. 17
In ogni realtà territoriale, storica, regionale
o provinciale, può essere costituita una Delegazione.
Il numero minimo di associati previsti per la costituzione
di una Delegazione è fissato in venticinque.
I fondatori di una Delegazione, riuniti in assemblea,
manifestano in un atto scritto la volontà di
costituzione ed eleggono un Segretario di Delegazione.
Questi ha il dovere di trasmettere detta documentazione
alla Presidenza, che - a sua volta - la porrà
all'O.d.G. della prima riunione utile della Giunta
Esecutiva per la necessaria approvazione e ratifica,
nonché successiva comunicazione al neo Segretario
di Delegazione, che da quel momento rappresenta l'Associazione
e ne è il responsabile, ad ogni effetto di
legge, nell'area territoriale pertinente.
Art. 18
Il Segretario di Delegazione può decadere:
· per dimissioni
· per scadenza dei termini di mandato
· per revoca del mandato da parte dell'Assemblea
della Delegazione
· per revoca del mandato da parte del Presidente,
su proposta motivata della Giunta Esecutiva, sentiti
i Probi Viri.
Art. 19
Le Delegazioni sono libere di darsi struttura in conformità
alle proprie esigenze, fermo restando l'obbligo di
elezione del Segretario di Delegazione e di comunicare
alla Giunta Esecutiva i nomi delle persone comunque
responsabili della stessa.
Art. 20
Alle Delegazioni spettano i compiti di programmare
attività ed organizzazione sul proprio territorio,
nel rispetto dei principi e delle finalità
dell'Associazione. Il Segretario di Delegazione ne
è il garante. Il calendario annuale delle attività
più significative sarà trasmesso, entro
il mese di dicembre dell'anno precedente, alla Giunta
Esecutiva, che ne prenderà atto coordinandolo
con tutti gli ulteriori impegni in corso di programmazione.
Art. 21
Le Delegazioni possono aprire proprie sedi. La gestione
delle stesse fa capo al Segretario di Delegazione,
che ne è il legale rappresentante e responsabile.
Le relative spese di funzionamento delle stesse sono
a carico del bilancio della Delegazione, con responsabilità
solidale fra i soci della stessa.
LA GIUNTA ESECUTIVA
Art. 22
La Giunta Esecutiva è composta: dal Presidente
dell'Associazione, dal Vicepresidente, dai quattro
consiglieri eletti dalla Assemblea Generale, dai tre
Segretari delle Delegazioni più rappresentative,
da un massimo di quattro consiglieri, nominati dal
Presidente, anche su proposta dei Segretari di Delegazione,
scelti fra persone che si sono particolarmente distinte
per l'impegno e la competenza in favore dei principi
e delle finalità dell'Associazione.
Art. 23
La Giunta Esecutiva è l'organo operativo e
amministrativo dell'Associazione. Ad essa spetta deliberare
sull'ammissione degli associati, organizzare le riunioni
dell'Assemblea Generale, predisporre il calendario
delle annuali attività di interesse generale,
provvedere al disbrigo di tutte le pratiche correnti
ed inerenti la vita e l'organizzazione dell'Associazione
e la sua evoluzione. Ad essa spetta pure l'obbligo
di amministrare secondo i principi e le regole contabili
che trovano fonte nella legge e nel presente statuto.
Redigerà pertanto annualmente il bilancio consuntivo
e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Generale. Per la validità delle
sue riunioni è richiesta la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni
sono assunte a maggioranza di voti espressi. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 24
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente,
o dal Vicepresidente, ogni qualvolta necessario. Data,
luogo e O.d.G. vengono comunicati, di norma tramite
il Segretario.
Art. 25
Un membro della Giunta Esecutiva può decadere:
per dimissioni; per scadenza dei termini di mandato;
per revoca del mandato da parte del Presidente, su
parere vincolate della Giunta Esecutiva e del Collegio
dei Probi Viri.
IL PRESIDENTE
Art. 26
Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni sede.
Presiede i lavori della Giunta Esecutiva. Vigila sul
rispetto dei principi ispiratori e delle finalità
dell'Associazione. Sorveglia il buon andamento amministrativo.
Verifica l'osservanza dello Statuto, di cui ne è
il garante. Sottoscrive gli atti inerenti ad impegni,
obblighi o disposizioni che investano la generalità
dei soci. Può partecipare alle riunioni, assemblee,
attività istituzionali di qualsiasi Delegazione,
se del caso assumendone la presidenza. Può
compiere, in caso di necessità ed urgenza,
anche atti di straordinaria amministrazione, convocando
però sollecitamente la Giunta Esecutiva per
la ratifica del suo operato.
IL VICE PRESIDENTE

Art. 27
Il Vicepresidente è nominato dal Presidente
fra i membri della Giunta Esecutiva.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni
sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all'esercizio delle proprie funzioni o comunque ne
conferisca delega.
Il Vicepresidente coadiuva attivamente il Presidente
nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
IL TESORIERE
Art. 28
Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva
e può essere scelto anche esternamente alla
stessa. Il Tesoriere può avvalersi della collaborazione
di un professionista esterno (ragioniere, dottore
commercialista, revisore dei conti, ..) il cui nominativo
viene ratificato dalla Giunta Esecutiva.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione
e ne tiene la relativa contabilità. Predispone
il bilancio consuntivo e quello preventivo. Sovrintende
alla tenuta dei libri contabili.
IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 29
Il Collegio dei Probi Viri si compone di cinque membri,
eletti dall'Assemblea Generale fra gli associati.
Essi deliberano a maggioranza semplice sulle controversie
e violazioni statutarie insorte o poste in essere
da qualsivoglia associato. Il loro parere è
obbligatorio e vincolante. Ad ogni loro riunione viene
eletto un Presidente di seduta, il cui voto è
vincolante quando non si raggiunga la maggioranza
prevista.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre
membri, eletti dall'Assemblea Generale. Fra di essi
assume la presidenza chi possiede titoli o specifiche
qualifiche professionali (commercialista, revisore,
certificatore, ..). Il Collegio dei Revisori dei Conti
accerta e certifica la regolarità dei Bilanci
e che non vengano distribuiti, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate in favore di altre Organizzazioni
no profit o Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima e unitaria struttura. Verifica
e certifica che gli utili o avanzi di gestione vengano
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a esse direttamente
connesse.
IL SEGRETARIO

Art. 31
Il Segretario coadiuva il Presidente e la Giunta Esecutiva
nell'esplicazione delle attività esecutive
necessarie e opportune per il funzionamento dell'Associazione.
Svolge funzione verbalizzante in ogni sede istituzionale.
Cura il protocollo della corrispondenza da tenere
agli atti. Cura la tenuta del libro verbali delle
Assemblee generali e della Giunta Esecutiva. Cura
la tenuta e l'aggiornamento del libro soci.
Il Segretario è nominato dal Presidente, anche
esternamente ai membri della Giunta Esecutiva.
DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 32
Le cariche sociali sono tutte quadriennali, rinnovabili
e gratuite.
FINANZIAMENTI

Art. 33
L'Associazione si finanzia con le libere contribuzioni
degli associati, con le eventuali elargizioni di Enti
ed Istituzioni che intendano sostenerne gli scopi
od anche la realizzazione di singole attività,
con i proventi realizzati dallo svolgimento di queste
ultime.
La Giunta Esecutiva stabilisce comunque annualmente
una quota di versamento minima.
Nessun altro obbligo o impegno finanziario è
previsto per gli associati.
I versamenti effettuati, a qualsiasi titolo, sono
a fondo perduto.
La quota associativa è personale, non trasmissibile
di diritti in favore di terzi e non rivalutabile.
Il versamento della quota sociale minima è
presupposto indispensabile al diritto di elettorato
attivo e passivo.
STAMPA

Art. 34
L'Associazione è editrice di un periodico trimestrale
denominato "MITTELEUROPA", organo ufficiale
della stessa, regolarmente iscritto presso il Tribunale
di Udine (n. 456 dd. 12.9.1979).
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 35
L'esclusione dal libro soci dell'Associazione è
prevista per manifeste violazioni ai disposti del
presente Statuto o per gravi fatti che pregiudichino
l'immagine dell'associato e viene deliberata dalla
Giunta Esecutiva su parere dei Probi Viri.
SCIOGLIMENTO

Art. 36
Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire
soltanto per deliberato dell'Assemblea Generale, che
dispone contemporaneamente della destinazione del
patrimonio sociale, che sarà obbligatoriamente
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37
Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, si rimanda ai regolamenti interni ed alle
disposizioni di legge in materia di enti di cui al
libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme
contenute nel libro V del Codice Civile.
Per ogni controversia interpretativa del presente
Statuto, fa testo la versione in lingua italiana.
REGOLAMENTO

Art. 1
Ai Soci è fatto assoluto divieto
di usare i simboli sociali per attività che
esulano dalle finalità contemplate dallo Statuto.
Per qualsiasi iniziativa promossa
dai singoli Soci, gli stessi devono chiedere l'autorizzazione
alla Giunta Esecutiva, in caso di urgenza la richiesta
deve essere presentata al Presidente che, ai sensi
dell'art. 26 ultimo comma, darà una risposta
immediata e vincolante.
Art. 2
La violazione delle disposizioni di
cui sopra porta all'applicazione, nei confronti dei
trasgressori, della deliberazione della Giunta Esecutiva
datata 25 luglio 2002 che stabilisce: "...l'immediata,
automatica perdita della qualifica di Socio...",
a cui viene attribuita valenza di disposizione statutaria.
Avuta notizia dell'illecito, ogni
singolo Socio ha il dovere di segnalarlo al Presidente
che provvederà ad informare la Giunta Esecutiva
che, accertati i fatti, delibererà in materia.
Nel caso di dubbio sulla liceità
di un comportamento, prima di assumere deliberazioni,
la Giunta Esecutiva chiederà al Collegio dei
Probi Viri un parere sulla sussistenza dell'illecito.
Art. 3
Al Collegio dei Probi Viri spetta
il compito di valutare gli eventuali ricorsi dei soci
sanzionati.
Le modalità operative del Collegio
dei Probi Viri sono completate dall'art. 29 dello
Statuto.
Approvato dall'assemblea generale
del 25 gennaio 2003.
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