LO STATUTO
La Costituzione
Art. 1
Nel 1974 è stata fondata l’Associazione Culturale Mitteleuropa.Essa è costituita quale Organizzazione no profit.
Sede
Art. 2
La sede legale dell’Associazione è in Gorizia, Via Santa Chiara n. 18, la sede organizzativa in Udine, Via San Francesco n. 34. Sedi operative possono essere istituite dalle singole Delegazioni territoriali.
Simboli
Art. 3
Il simbolo dell’Associazione è l’aquila bicipite absburgica (nella particolare versione grafica del marchio depositato) inteso quale spontaneo riferimento di una comune matrice culturale e fratellanza storica. Le Delegazioni possono, all’aquila bicipite, aggiungere il simbolo che caratterizza la loro storia. L’uso dei simboli sociali, nella loro par
ticolare e specifica forma grafica, è consentito esclusivamente agli organi sociali statutariamente previsti. Essi sono tutelati quale patrimonio sociale.
Principi Ispiratori
Art. 4
L’amore per la terra dei nostri Padri, con la conseguente opposizione ad ogni forma di nazionalismo, totalitarismo e colonialismo.
Art. 5
La coscienza e la responsabilità che l’unione dei Popoli europei è un imperativo di civiltà.riferimento di una comune matrice culturale e fratellanza storica. Le Delegazioni possono, all’aquila bicipite, aggiungere il simbolo che caratterizza la loro storia. L’uso dei simboli sociali, nella loro particolare e specifica forma grafica, è consentito esclusivamente agli organi sociali statutariamente previsti. Essi sono tutelati quale patrimonio sociale.
Finalità
L’Associazione considera rilevante funzione di solidarietà sociale ogni attività che promuova la convivenza, la conoscenza, la cooperazione, l’aiuto e il rispetto fra le diverse etnie e culture europee. Tale funzione assume particolare merito e rilevanza sociale qualora sviluppata in aree tipicamente di frontiera e multi-etniche come quelle in cui l’Associazione vuole essere più attiva.
Essa pertanto, specificatamente opera per:
Art. 6
La tutela e la valorizzazione dei diritti civili derivanti dalle nostre identità etniche, storiche, culturali, come pure il rispetto per quelle di tutti gli altri Popoli europei, premessa indispensabile per il superamento di ogni attuale divisione.
Art. 7
Con fede europeistica, sviluppare iniziative di solidarietà sociale atte a rafforzare i vincoli di fratellanza e convivenza con tutte le popolazioni contermini, al di sopra dei vecchi come dei nuovi confini.
Art. 8
Promuovere, collaborare, favorire progetti culturali, scientifici, artistici e di cooperazione sociale atti ad integrare e favorire i rapporti fra i Popoli come pure fra le rispettive Istituzioni, valorizzando la naturale propensione e vocazione sovranazionale delle nostre genti e la particolare e strategica posizione geografica delle nostre Regioni.
Art. 9
L’Associazione persegue dette finalità senza scopo di lucro ed esclusivamente con propositi di solidarietà sociale. Non può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Partecipazione
Art. 10
L’adesione è libera per tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età. Essa è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire deve rivolgere espressa domanda alla Giunta Esecutiva, eventualmente specificando la Delegazione di gradimento.
Entro sessanta giorni dal ricevimento verrà ratificata l’ammissione. Trascorso tale termine, la domanda si ritiene respinta e nessuna motivazione è dovuta.
Art. 11
E’ dovere degli associati osservare con onestà e correttezza l’ispirazione e gli scopi dell’Associazione e possibilmente collaborare per l’attuazione dei programmi.
Art. 12
E’ diritto degli Associati ricevere i simboli sociali, il periodico e le informazioni necessarie alla partecipazione della vita associativa. Ogni associato ha altresì diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 13
L’uscita dall’Associazione è libera e si attua mediante la restituzione dei simboli di appartenenza.
Organi
Art. 14
1. L’Assemblea Generale
2. I Segretari di Delegazione
3. La Giunta Esecutiva
4. Il Presidente
5. Il Vice Presidente
6. Il Tesoriere
7. Il Collegio dei Probi Viri
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti
9. Il Segretario.
L’assemblea Generale
Art. 15
L’Assemblea Generale è l’organo plenario che rappresenta tutti gli associati. Spetta ad essa:
1. Eleggere il Presidente
2. Eleggere il Collegio dei Probi Viri
3. Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti
4. Eleggere quattro Consiglieri nella Giunta Esecutiva
5. Approvare e modificare lo Statuto
6. Approvare annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo
7. Ratificare i regolamenti che disciplinano l’organizzazione associativa
8. Delineare gli indirizzi generali di attività dell’Associazione
9. Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea Generale, decide a maggioranza assoluta, per voto palese, Non sono ammesse deleghe.
Art. 16
L’Assemblea Generale. viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all’anno, in occasione dell’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Può essere straordinariamente convocata ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva lo richiedano. La data della convocazione va comunicata per iscritto agli associati almeno 15 gg. prima. A tal fine può esserne data notizia anche a mezzo del periodico edito dall’Associazione. In ogni caso i termini decorrono dal giorno di spedizione postale. I lavori vengono diretti dal presidente in carica o da un suo delegato.
LE DELEGAZIONI
Art. 17
In ogni realtà territoriale, storica, regionale o provinciale, può essere costituita una Delegazione. Il numero minimo di associati previsti per la costituzione di una Delegazione è fissato in venticinque. I fondatori di una Delegazione, riuniti in assemblea, manifestano in un atto scritto la volontà di costituzione ed eleggono un Segretario di Delegazione. Questi ha il dovere di trasmettere detta documentazione alla Presidenza, che – a sua volta – la porrà all’O.d.G. della prima riunione utile della Giunta Esecutiva per la necessaria approvazione e ratifica, nonché successiva comunicazione al neo Segretario di Delegazione, che da quel momento rappresenta l’Associazione e ne è il responsabile, ad ogni effetto di legge, nell’area territoriale pertinente.
Art. 18
Il Segretario di Delegazione può decadere:
- per dimissioni
- per scadenza dei termini di mandato
- per revoca del mandato da parte dell’Assemblea della Delegazione
- per revoca del mandato da parte del Presidente, su proposta motivata della Giunta Esecutiva, sentiti i Probi Viri.
Art. 19
Le Delegazioni sono libere di darsi struttura in conformità alle proprie esigenze, fermo restando l’obbligo di elezione del Segretario di Delegazione e di comunicare alla Giunta Esecutiva i nomi delle persone comunque responsabili della stessa.
Art. 20
Alle Delegazioni spettano i compiti di programmare attività ed organizzazione sul proprio territorio, nel rispetto dei principi e delle finalità dell’Associazione. Il Segretario di Delegazione ne è il garante. Il calendario annuale delle attività più significative sarà trasmesso, entro il mese di dicembre dell’anno precedente, alla Giunta Esecutiva, che ne prenderà atto coordinandolo con tutti gli ulteriori impegni in corso di programmazione.
Art. 21
Le Delegazioni possono aprire proprie sedi. La gestione delle stesse fa capo al Segretario di Delegazione, che ne è il legale rappresentante e responsabile. Le relative spese di funzionamento delle stesse sono a carico del bilancio della Delegazione, con responsabilità solidale fra i soci della stessa.
LA GIUNTA ESECUTIVA
Art. 22
La Giunta Esecutiva è composta: dal Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente, dai quattro consiglieri eletti dalla Assemblea Generale, dai tre Segretari delle Delegazioni più rappresentative, da un massimo di quattro consiglieri, nominati dal Presidente, anche su proposta dei Segretari di Delegazione, scelti fra persone che si sono particolarmente distinte per l’impegno e la competenza in favore dei principi e delle finalità dell’Associazione.
Art. 23
La Giunta Esecutiva è l’organo operativo e amministrativo dell’Associazione. Ad essa spetta deliberare sull’ammissione degli associati, organizzare le riunioni dell’Assemblea Generale, predisporre il calendario delle annuali attività di interesse generale, provvedere al disbrigo di tutte le pratiche correnti ed inerenti la vita e l’organizzazione dell’Associazione e la sua evoluzione. Ad essa spetta pure l’obbligo di amministrare secondo i principi e le regole contabili che trovano fonte nella legge e nel presente statuto. Redigerà pertanto annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 24
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, o dal Vicepresidente, ogni qualvolta necessario. Data, luogo e O.d.G. vengono comunicati, di norma tramite il Segretario.
Art. 25
Un membro della Giunta Esecutiva può decadere: per dimissioni; per scadenza dei termini di mandato; per revoca del mandato da parte del Presidente, su parere vincolate della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Probi Viri.
IL PRESIDENTE
Art. 26
Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni sede. Presiede i lavori della Giunta Esecutiva. Vigila sul rispetto dei principi ispiratori e delle finalità dell’Associazione. Sorveglia il buon andamento amministrativo. Verifica l’osservanza dello Statuto, di cui ne è il garante. Sottoscrive gli atti inerenti ad impegni, obblighi o disposizioni che investano la generalità dei soci. Può partecipare alle riunioni, assemblee, attività istituzionali di qualsiasi Delegazione, se del caso assumendone la presidenza. Può compiere, in caso di necessità ed urgenza, anche atti di straordinaria amministrazione, convocando però sollecitamente la Giunta Esecutiva per la ratifica del suo operato.
IL VICEPRESIDENTE
Art. 27
Il Vicepresidente è nominato dal Presidente fra i membri della Giunta Esecutiva.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni o comunque ne conferisca delega.
Il Vicepresidente coadiuva attivamente il Presidente nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali.
IL TESORIERE
Art. 28
Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva e può essere scelto anche esternamente alla stessa. Il Tesoriere può avvalersi della collaborazione di un professionista esterno (ragioniere, dottore commercialista, revisore dei conti, ..) il cui nominativo viene ratificato dalla Giunta Esecutiva.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la relativa contabilità. Predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo. Sovrintende alla tenuta dei libri contabili.
IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Art. 29
Il Collegio dei Probi Viri si compone di cinque membri, eletti dall’Assemblea Generale fra gli associati. Essi deliberano a maggioranza semplice sulle controversie e violazioni statutarie insorte o poste in essere da qualsivoglia associato. Il loro parere è obbligatorio e vincolante. Ad ogni loro riunione viene eletto un Presidente di seduta, il cui voto è vincolante quando non si raggiunga la maggioranza prevista.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea Generale. Fra di essi assume la presidenza chi possiede titoli o specifiche qualifiche professionali (commercialista, revisore, certificatore, ..). Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta e certifica la regolarità dei Bilanci e che non vengano distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Organizzazioni no profit o Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Verifica e certifica che gli utili o avanzi di gestione vengano impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
IL SEGRETARIO
Art. 31
Il Segretario coadiuva il Presidente e la Giunta Esecutiva nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie e opportune per il funzionamento dell’Associazione.
Svolge funzione verbalizzante in ogni sede istituzionale. Cura il protocollo della corrispondenza da tenere agli atti. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee generali e della Giunta Esecutiva. Cura la tenuta e l’aggiornamento del libro soci.
Il Segretario è nominato dal Presidente, anche esternamente ai membri della Giunta Esecutiva.
LA DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 32
Le cariche sociali sono tutte quadriennali, rinnovabili e gratuite.
FINANZIAMENTI
Art. 33
L’Associazione si finanzia con le libere contribuzioni degli associati, con le eventuali elargizioni di Enti ed Istituzioni che intendano sostenerne gli scopi od anche la realizzazione di singole attività, con i proventi realizzati dallo svolgimento di queste ultime.
La Giunta Esecutiva stabilisce comunque annualmente una quota di versamento minima.
Nessun altro obbligo o impegno finanziario è previsto per gli associati.
I versamenti effettuati, a qualsiasi titolo, sono a fondo perduto.
La quota associativa è personale, non trasmissibile di diritti in favore di terzi e non rivalutabile.
Il versamento della quota sociale minima è presupposto indispensabile al diritto di elettorato attivo e passivo.
LA STAMPA
Art. 34
L’Associazione è editrice di un periodico trimestrale denominato “MITTELEUROPA”, organo ufficiale della stessa, regolarmente iscritto presso il Tribunale di Udine (n. 456 dd. 12.9.1979).
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 35
L’esclusione dal libro soci dell’Associazione è prevista per manifeste violazioni ai disposti del presente Statuto o per gravi fatti che pregiudichino l’immagine dell’associato e viene deliberata dalla Giunta Esecutiva su parere dei Probi Viri.
SCIOGLIMENTO
Art. 36
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire soltanto per deliberato dell’Assemblea Generale, che dispone contemporaneamente della destinazione del patrimonio sociale, che sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 37
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti interni ed alle disposizioni di legge in materia di enti di cui al libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Per ogni controversia interpretativa del presente Statuto, fa testo la versione in lingua italiana.
REGOLAMENTO
Art. 1
Ai Soci è fatto assoluto divieto di usare i simboli sociali per attività che esulano dalle finalità contemplate dallo Statuto. Per qualsiasi iniziativa promossa dai singoli Soci, gli stessi devono chiedere l’autorizzazione alla Giunta Esecutiva, in caso di urgenza la richiesta deve essere presentata al Presidente che, ai sensi dell’art. 26 ultimo comma, darà una risposta immediata e vincolante.
Art. 2
La violazione delle disposizioni di cui sopra porta all’applicazione, nei confronti dei trasgressori, della deliberazione della Giunta Esecutiva datata 25 luglio 2002 che stabilisce: “…l’immediata, automatica perdita della qualifica di Socio…”, a cui viene attribuita valenza di disposizione statutaria.
Avuta notizia dell’illecito, ogni singolo Socio ha il dovere di segnalarlo al Presidente che provvederà ad informare la Giunta Esecutiva che, accertati i fatti, delibererà in materia.
Nel caso di dubbio sulla liceità di un comportamento, prima di assumere deliberazioni, la Giunta Esecutiva chiederà al Collegio dei Probi Viri un parere sulla sussistenza dell’illecito.
Art. 3
Al Collegio dei Probi Viri spetta il compito di valutare gli eventuali ricorsi dei soci sanzionati.
Le modalità operative del Collegio dei Probi Viri sono completate dall’art. 29 dello Statuto.
Approvato dall’assemblea generale del 25 gennaio 2003.